Corte Costituzionale - sentenza n. 286 del 08 novembre - 21 dicembre 2016

Corte Costituzionale - sentenza n. 286 del 08 novembre - 21 dicembre 2016

Articolo pubblicato il: 06 Novembre 2023 ore 01:38

LA SENTENZA

Corte Costituzionale - sentenza n. 286 del 08 novembre - 21 dicembre 2016. Presidente Grossi - Relatore Amato.

Famiglia e filiazione - attribuzione al figlio anche del cognome materno- disparità di trattamento dei coniugi- compressione del diritto all’identità personale- illegittimità costituzionale. 

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Sentenza del: 21 Dicembre 2016

IL NOSTRO COMMENTO

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 286 del 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 237, 262 e 299 del codice civile e 33 e 34 del D.P.R. n. 396/2000, nella parte in cui non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte di Appello di Genova nell’ambito di una causa promossa da una coppia dopo il diniego dell’Ufficiale di stato civile di apporre al figlio anche il cognome della madre.

Più in particolare, si argomentava che l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio nato in costanza di matrimonio, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori, comportava, in primo luogo, la violazione dell’art. 2 Cost., con conseguente compressione del diritto all’identità personale. Veniva, altresì, lamentato il contrasto con gli artt. 3 e 29, secondo comma, Cost., con conseguente lesione del diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro.

Veniva, infine, ravvisata la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all’art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa 28 aprile 1995, n. 1271 e 18 marzo 1998, n. 1362, nonché alla risoluzione 27 settembre 1978, n. 37, relative alla piena realizzazione dell’uguaglianza dei genitori nell’attribuzione del cognome dei figli.

Gli ermellini, nella motivazione, hanno ritenuto violato l’articolo 2 della Costituzione, in quanto sarebbe stato compresso il diritto all’identità personale, il quale comporta il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali.

Inoltre, hanno ritenuto sussistente il contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione, poiché sarebbe leso il diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro.

I giudici hanno precisato che tali norme si ritengono incostituzionali in quanto non consentono ai genitori, che di comune accordo ne facciano richiesta al momento della nascita, di attribuire al figlio anche il cognome materno.  La Consulta si era già pronunciata nel 2006 con la sentenza n. 61, nella quale aveva affermato che: «l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico,replica uhren e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna». Tuttavia, in quella pronuncia aveva ritenuto che la questione dovesse essere disciplinata dal legislatore.

Pur essendo stata modificata la disciplina del cambiamento di cognome – con l’abrogazione degli artt. 84, 85, 86, 87 e 88 del d.P.R. n. 396 del 2000 e l’introduzione del nuovo testo dell’art. 89, ad opera del d.P.R. 13 marzo 2012, n. 54 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) – le modifiche non hanno attinto la disciplina dell’attribuzione “originaria” del cognome, effettuata al momento della nascita.

Pertanto, in assenza di interventi legislativi, attualmente in itinere, volti a disciplinare secondo nuovi criteri la materia dell’attribuzione del cognome ai figli, nella famiglia fondata sul matrimonio resta tuttora preclusa la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome della madre.

Il DDL sul cognome materno è fermo al Senato dal 2014, dopo essere stato approvato alla Camera. Di conseguenza la Consulta, pronunciandosi nuovamente sulla questione, ha ritenuto pregiudicato il diritto all’identità personale del minore e ha ravvisato un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi.

In questa stessa cornice si inserisce anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ricondotto il diritto al nome nell’ambito della tutela sancita all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

In particolare, nella sentenza Cusan e Fazzo contro Italia del 7 gennaio 2014, la Corte di Strasburgo ha affermato che l’impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale «dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane». La Corte EDU ha, altresì, ritenuto che tale impossibilità non sia compensata dalla successiva autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli minorenni aggiungendo a quello paterno il cognome della madre.

Ad avviso della Consulta, la perdurante violazione del principio di uguaglianza “morale e giuridica” dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice, ora come allora, quella finalità di garanzia dell’unità familiare, individuata quale ratio giustificatrice di eventuali deroghe alla parità dei coniugi ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno.

La Corte costituzionale conclude affermando che tale diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli: «in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica».

Resta da sottolineare come non si possa ancora parlare di effettiva parità tra i genitori in quanto, a tacere del fatto che al momento la possibilità di attribuire il cognome materno è sempre affiancata a quello paterno, e non secondo l’ordine voluto dai genitori, dunque in secondo piano, vi saranno ancora famiglie in cui, in assenza di accordo tra i coniugi, ai figli verrà attribuito solo il cognome paterno, in attesa di un auspicabile intervento legislativo che disciplini la materia, secondo criteri che siano consoni al principio di uguaglianza e parità tra coniugi, come affermato nella pronuncia in esame. 

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Avv. Francesca Mannai

Studio Legale Farris & Aresti