Corte di Cassazione - S.U. penali - 21.12.2017 n.8770

Corte di Cassazione - S.U. penali - 21.12.2017 n.8770

Articolo pubblicato il: 04 Settembre 2023 ore 08:58

LA SENTENZA

 

Responsabilità medica - Lesioni personali colpose - Diagnosi - D.l n. 158/2012 Decreto Balduzzi - Linee guida - Negligenza - Imprudenza - Imperizia - L. n. 24/2017 Gelli-Bianco - Art. 590-sexies c.p. - Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario - Cause di non punibilità - Linee guida accreditate o in mancanza, buone pratiche clinico-assistenziali Responsabilità civile - Autonomia e discrezionalità del medico - Scelte terapeutiche Criteri scientifici accreditati - Colpa grave del sanitario.

 

Sentenza del: 21 Dicembre 2017

IL NOSTRO COMMENTO

 

La vicenda

 

La vicenda in esame riguarda un medico specialista in neurochirurgia, riconosciuto responsabile sia in primo grado che in appello del reato di lesioni personali colpose. Nello specifico gli era stata addebitata una condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza e imperizia, consistita nel non aver tempestivamente diagnosticato a un paziente la sindrome da compressione della "cauda equina" per la quale sarebbe stato necessario un immediato intervento chirurgico. Quest'ultimo a causa del ritardo, riportava lesioni rilevanti e di tipo permanente.

Nel corso del processo veniva accertato che il paziente, sottopostosi ad esami diagnostici e terapia farmacologica su indicazione del medico, era stato visitato da quest'ultimo per ben quattro volte che con diagnosi errata prospettava la necessità di un intervento alle vertebre. In seguito al manifestarsi di sintomi particolarmente dolorosi, il paziente si rivolgeva nuovamente allo specialista che lo invitava a rivolgersi al pronto soccorso. Dopo tale ultimo episodio il paziente si rivolgeva ad altro medico il quale effettuava immediatamente la corretta diagnosi, disponendone l'immediato intervento.

A distanza di due mesi veniva accertata la presenza di danni neurologici gravi che interessavano anche gli arti inferiori, cagionati dal ritardo nella diagnosi della patologia.

Il Tribunale di Pistoia giudicava il medico colpevole di lesioni personali colpose, accertando la sussistenza del nesso causale, altresì escludendo l'operatività della causa di non responsabilità penale introdotta dal Decreto legge n. 158 del 2012, art. 3, (c.d. decreto Balduzzi), in quanto l'imputato si era discostato dalle linee-guida o best practices che invece gli avrebbero dovuto far diagnosticare tempestivamente la patologia e conseguentemente procedere all'intervento. La Corte d'Appello di Firenze in seguito confermava la condanna.

Proposto ricorso per Cassazione, il Primo Presidente del Collegio della Quarta Sezione cui era stato assegnato, ne disponeva l'assegnazione alle Sezioni Unite al fine di risolvere un contrasto giurisprudenziale all'interno alla stessa Sezione, sorto a seguito dell'entrata in vigore della recente L. 8 marzo 2017 n.24.

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile, tuttavia le SS.UU. affrontavano il tema relativo all'ambito di applicazione della nuova disciplina in materia di responsabilità medica, chiarendone gli aspetti più controversi.

La massima:

«L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica:

a)se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza;

b)se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

c)se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nella individuazione e nelle scelte delle linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;

d)se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico».

 

Il nostro commento:

Le Sezioni Unite intervengono nuovamente in materia di responsabilità penale del medico a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 24/2017, (c.d. legge Gelli-Bianco), che si discosta significativamente dalla previgente disciplina introdotta col Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 (cd. Decreto Balduzzi).

Come noto, la materia è stata nel corso degli ultimi anni fonte di un acceso dibattito, sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale, facendo registrare in diverse occasioni sentenze discordanti che hanno richiesto l'intervento dirimente delle SS.UU..

La sentenza oggetto del presente commento, prendendo spunto da due divergenti pronunce della Quarta Sezione, chiarisce quale sia il corretto ambito applicativo dell'art. 6 della L. n.24/2017 che ha introdotto nel codice penale l'art. 590 sexies, rubricato "responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario: «Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. »

In particolare le SS.UU., con riferimento alle nuove ipotesi di esclusione di responsabilità penale del medico previste dall'art 590 sexies c.p., ribadiscono che si tratta di vere e proprie cause di non punibilità, come peraltro evidente dallo stesso tenore letterale della norma. La conseguenza è che la loro sussistenza non elide l'antigiuridicità della condotta, con evidenti ripercussioni in tema di responsabilità civile.

Con riferimento alla nuova legge, le Sezioni Unite inoltre riaffermano l'importanza delle "linee guida accreditate o in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali", espressamente richiamate nell'art. 590 sexies c.p.. Sul punto peraltro si sottolinea come già la legge Balduzzi facesse riferimento a queste ultime anche nell'art. 3 poi abrogato.

A tal proposito, l'art. 5 della L. 24/2017 definisce le linee guida e i requisiti scientifici richiesti affinchè queste possano essere prese in considerazione per regolamentare l'operato dei sanitari e, sussistendone i presupposti, per appurare eventuali responsabilità penali. In tal senso è fondamentale il ruolo che assumono con riguardo all'autonomia e discrezionalità del medico nelle scelte terapeutiche. Queste devono essere necessariamente frutto di una scelta consapevole, orientate in ragione della specificità del caso concreto così come previsto dalla stessa norma e soprattutto, improntate su criteri scientifici accreditati.

Con riferimento alle condotte coperte dalla causa di non punibilità, la Corte, prendendo spunto dall'art. 590 sexies c.p., vi fa rientrare esclusivamente quelle caratterizzate da imperizia, tenendo invece al di fuori quelle negligenti e imprudenti, che sarebbero in palese in contrasto con il principio di corretta individuazione ed esecuzione delle linee guida.

I giudici, nel limitare l'operatività della causa di non punibilità al concetto di "imperizia", ammettono che la stessa possa essere presa in considerazione solo se il sanitario vi sia incorso nella sola fase di applicazione delle linee guida e quindi di esecuzione della pratica scientifica prescritta. Diversamente, non potrebbe trovare applicazione se il sanitario avesse errato nella diagnosi e quindi nella scelta delle linee guida accreditate (o in mancanza, di buone prassi clinico-sanitarie) da applicare al caso concreto, dovendosi in tal caso applicare gli artt. 43, 589,590 c.p..

Da ultimo le SS.UU. risolvono un dubbio interpretativo riguardante le eventuali ipotesi di "colpa grave" del sanitario qualora fossero comunque rispettate le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-sanitarie. Nonostante l'evidente ambiguità nella formulazione normativa dell'art. 590 sexies c.p., la Corte infatti esclude che possa operare la causa di non punibilità laddove venga accertata "colpa grave" da parte del sanitario, dovendosi intendere quest'ultima come la deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato che si manifesta in un errore inescusabile e nell'assoluta mancanza di abilità e perizia richiesti nel caso specifico rolex kopia.

Dr. Simone Pili

Studio Legale Farris & Aresti