Corte di Cassazione – Sezione III Civile – Sentenza 20 gennaio – 20 marzo 2014 n. 6513

Corte di Cassazione – Sezione III Civile – Sentenza 20 gennaio – 20 marzo 2014 n. 6513

Articolo pubblicato il: 28 Febbraio 2023 ore 07:02

LA SENTENZA

Corte di Cassazione – Sezione III Civile – Sentenza 20 gennaio – 20 marzo 2014 n. 6513

Presidente: Dott. Berruti  - Relatore: Dott. Vincenti

Assegno bancario – Negoziazione di assegno falsificato – Responsabilità della banca – Diligenza dell’accorto banchiere ex art. 1176 c.c.

Sentenza del: 20 Marzo 2014

IL NOSTRO COMMENTO

Avv. Giuseppe Farris

Con la Sentenza che occupa, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta il tema della diligenza richiesta dalla banca nel rilevamento della falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza, esprimendosi sulla sua qualificazione ai sensi dell’art. 1176 c.c. Nel caso di specie, l’assegno in contestazione, recava firma contraffatta del presidente di una s.p.a. e faceva parte di un blocco di moduli di assegni bancari oggetto di un precedente furto subito dalla stessa società.

La società, venuta a conoscenza dell’incasso di un titolo falsificato, conveniva in giudizio la banca chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito dell’inadempimento del contratto di conto corrente, allegando l’imprudenza e l’imperizia del Banco nel consentire la negoziazione del titolo, vedendo accolte le proprie doglianze dinanzi al Giudice di primo grado con successivo ribaltamento della pronuncia a opera del Giudice del gravame.

La Suprema Corte, nell’accoglimento del ricorso, ha osservato che la responsabilità della banca per l'avvenuto pagamento di un assegno falsificato richiede un grado di diligenza rapportato alla professionalità del servizio bancario. Nel momento in cui la banca è chiamata ad esaminare la genuinità e la fedeltà di un assegno presentato per l'incasso, la diligenza richiesta all'istituto di credito non può essere dunque quella dell'osservatore di medio interesse o di media diligenza, bensì quella di un esaminatore attento e previdente in ragione del maggior grado di attenzione e di prudenza che la professionalità del replique montre aaa servizio bancario consente di attendersi, in linea con il paradigma contenuto nell’art. 1176 comma 2. Per cui, sempre secondo il Giudice di legittimità:” (…) spetta al giudice del merito valutare la rispondenza al predetto paradigma della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione (…)“

Si ritiene, in conclusione, che con la sentenza de qua si sia consolidato l’orientamento giurisprudenziale volto a tutelare in maniera precipua l’utilizzatore dei servizi bancari e/o finanziari, introducendo una sorta di responsabilità oggettiva in capo agli istituti di credito.

 

Avv. Giuseppe Farris, Soci fondatori