Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili Sentenza n. 9140/2016

Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili Sentenza n. 9140/2016

Articolo pubblicato il: 28 Giugno 2023 ore 02:19

LA SENTENZA

Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza del 26 gennaio - 6 maggio 2016 n. 9140.

Presidente Rordorf - Relatore Amendola - Pm - difforme - Russo.

Assicurazione - Responsabilità civile - Clausola claims made - Vessatorietà - Esclusione - Validità -Verifica meritevolezza - Valutazione del Giudice - Necessità. 

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Sentenza del: 26 Gennaio 2016

IL NOSTRO COMMENTO

 Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto una questione controversa in ordine alla validità delle clausole c.d. claims made o “a richiesta fatta”, apposte ai contratti di assicurazione sulla responsabilità civile.

  Come noto, le clausole citate prevedono la copertura assicurativa solo se l'evento dannoso viene denunciato alla compagnia di assicurazione nel periodo di vigenza del contratto, non rilevando il momento in cui si è verificato l'evento dannoso stesso. Di conseguenza, non più vigente il contratto di assicurazione, nel caso in cui l'assicurato riceva una richiesta di risarcimento, la stessa sarà priva di copertura assicurativa.

  Nel caso di specie l’assicurato, un’azienda ospedaliera, era stato chiamato in giudizio da un paziente dichiaratosi vittima di un errore medico. L’azienda ospedaliera coinvolgeva nel giudizio, mediante chiamata di terzo, le assicurazioni garanti per la responsabilità professionale, che nel costituirsi contestavano l'obbligo all'indennizzo in virtù della presenza della clausola claims made, poiché le richieste di risarcimento erano state formulate dopo la scadenza del contratto d'assicurazione.

   Nel primo grado di giudizio le contestazioni di non operatività della copertura assicurativa avanzate dalle compagnie assicurative venivano disattese, mentre nel processo d’Appello i Giudici, ribaltando la decisione espressa dal Tribunale, accoglievano le richieste delle società assicuratrici relative all'esclusione della copertura assicurativa a causa della operatività della clausola claims made.

   L’azienda ospedaliera ricorreva in Cassazione argomentando che la clausola claims made era da ritenersi vessatoria in quanto limitativa della responsabilità delle compagnie di assicurazione.

   La Suprema Corte, rilevato che sulla natura delle clausole claims made vi era contrasto tra le diverse sezioni, rimetteva la questione alle Sezioni Unite.

   I Giudici di legittimità, in primis, hanno analizzato le varie tipologie di clausole claims made e i differenti orientamenti che si sono registrati sulla materia.

 Secondo un primo orientamento, le clausole claims made sarebbero nulle per rischio putativo. Sul punto, le Sezioni Unite rilevano che la circostanza della previsione di una copertura assicurativa retroattiva non fa decadere la validità del contratto a condizione che i contraenti, alla conclusione della polizza, non conoscessero l'esistenza del sinistro.

   Una seconda tesi afferma che le clausole claims made sarebbero nulle per alterazione del sinallagma contrattuale, in quanto il contratto di assicurazione si caratterizza per l’assunzione del rischio da parte dell’assicuratore circa i fatti accaduti durante la vigenza della polizza e per il pagamento del premio da parte dell’assicurato (art. 1917, comma 1 c.c.); tesi non condivisa dalla Suprema Corte in quanto l’art. 1932 c.c. non menziona tra le norme inderogabili l’art. 1917, comma 1 c.c. e dunque rientra nella piena disponibilità dei contraenti modulare l’obbligo di garanzia con le modalità che ritengano più opportune, avendo gli stessi piena autonomia e libertà nella stipulazione dei contratti.

  Altra teoria, non condivisa, è quella che ritiene che le clausole claims made siano valide ma vessatorie, poiché in presenza delle stesse ciò che viene limitato è l’oggetto del contratto e non la responsabilità della società assicuratrice.

  Infine, un altro orientamento considera le clausole claims made valide, ma da analizzarsi sotto il profilo della meritevolezza.

   I Giudici di legittimità, accogliendo questa ultima impostazione, hanno stabilito che non deve essere considerata vessatoria la clausola che, nel contratto di assicurazione, subordina l’operatività della copertura alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto (c.d. claims made pura) o, comunque, entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (c.d. clausola claims made mista o impura). In applicazione dell’insegnamento che precede, il Giudice può valutare caso per caso la meritevolezza della clausola de qua al fine di verificare, nei casi in cui si applichi la disciplina di cui al D. Lgs. n. 206/2005, se determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, valutazione incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. 

Avv. Francesca Mannai

Studio Legale Farris & Aresti