Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione)

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione)

Articolo pubblicato il: 22 Dicembre 2023 ore 09:55

LA SENTENZA

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) - Sentenza 8.04.2014

Cause riunite C-293/12 e C-594/12

Parti:

Ricorrenti: Digital Rights Ireland Ltd, Karntner landesregierung, Michael Seitlinger, Cristof Tschohl e a.

Convenuti: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Siochana breitling nachbau, Ireland and the Attorney General

 

Comunicazioni elettroniche-Direttiva 2006/24/CE-Conservazione dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica- Data Retention.

Sentenza del: 08 Aprile 2014

IL NOSTRO COMMENTO

Avv. Giuseppe Farris

La Corte di Giustizia dell’ Unione Europea, con la Sentenza in oggetto, promanante da due distinte domande di pronunce pregiudiziali presentate rispettivamente dalla High Court Irlandese e dalla Corte Costituzionale Austriaca e successivamente riunite, ha dichiarato l’invalidità della Direttiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la conservazione di dati generati e trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione omega replica.

Nella trattazione della causa, la Corte ha rilevato che la conservazione dei dati oggetto della Direttiva (i quali consentirebbero di ottenere informazioni precise sulla vita privata delle persone, sulle abitudini quotidiane, luoghi di residenza, trasferimenti professionali, relazioni e ambienti sociali frequentati) costituisce una ingerenza estesa nei diritti fondamentali del rispetto della vita privata e della protezione e riservatezza dei dati di carattere personale.

Nel proseguo della trattazione, in sede di accertamento della proporzionalità del soprarichiamato vulnus con l’obiettivo preminente della Direttiva invalidata, il quale si sostanzia nella tutela della sicurezza pubblica mediante l’utilizzazione di tali dati, la Suprema Corte UE ha ritenuto che il legislatore europeo abbia ecceduto nei limiti imposti dal bilanciamento dei diritti in questione poiché non sono state previste delle norme chiare e precise di determinazione dell’effettiva estensione della ingerenza e di predisposizione di idonee misure di protezione e di sicurezza avverso l’eventuale utilizzazione abusiva dei dati sensibili, giungendo in tal modo alla dichiarazione di invalidità della Direttiva.

Si è manifestata quindi la necessità che l’acquisizione dei dati sensibili avvenga compatibilmente al rispetto di parametri minimi che regolino e tutelino l’utilizzazione degli stessi, mediante, ad esempio, l’individuazione di specifiche categorie di reato che ne giustifichino l’apprensione, ed un previo controllo del giudice circa la legalità della stessa. 

Avv. Giuseppe Farris, Soci fondatori