Corte di Giustizia Europea - Grande Sezione - Sentenza 13.05.2014

Corte di Giustizia Europea - Grande Sezione - Sentenza 13.05.2014

Articolo pubblicato il: 19 Gennaio 2024 ore 09:45

LA SENTENZA

Corte di Giustizia Europea – Grande Sezione – Sentenza 13.05.2014.

Causa C-131/12

Presidente: Skouris; Relatore: Ilesic;replica rolex

Parti: Google Spain SL, Google Inc. c/ Agencia Espanola de Proteccion de Datos (Aepd), Maio Costeja Gonzalez)

Diritto all’oblio-Motore di ricerca-Google-Responsabilità del gestore-Trattamento dati- Direttiva n. 95/46/CE-Privacy-Dati Personali breitling kopia

Sentenza del: 13 Maggio 2014

IL NOSTRO COMMENTO

Avv. Giuseppe Farris

Con l’innovativa Sentenza in oggetto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, disponendo l’applicazione della normativa europea sulla protezione dei dati personali in capo ai motori di ricerca (nel caso di specie il colosso del web Google) traccia il sentiero verso il rafforzamento della tutela dei diritti delle persone sul web ed il riconoscimento del diritto in capo ai cittadini recentemente identificato con l’espressione “diritto all’oblio”.

Il caso trae origine dalla richiesta posta in essere da parte di un cittadino spagnolo, per il  tramite del proprio Garante per la protezione dei dati personali, rivolta alla filiale Google Spain, avente ad oggetto la cancellazione degli avvisi relativi ad un’asta immobiliare pubblica risalenti a circa 16 anni orsono, disposti dal Giudice a seguito del pignoramento dei beni per la riscossione coattiva di crediti previdenziali e pubblicati, unitamente al nome del soggetto interessato alla procedura,  dal quotidiano “La Vanguardia”. Non accogliendo le lagnanze manifestate, sia la casa madre Google Inc. che la filiale spagnola Google Spain, hanno presentato ricorso all’autorità giudiziaria spagnola la quale, data la complessità dei profili da considerare, ha sospeso il procedimento rimettendo alla Corte di Giustizia l’interpretazione della direttiva n. 95/46/CE sulla protezione dei dati personali e la conseguente applicazione al caso de quo.

La prime rilevanti questioni affrontate in corso di causa attengono alla qualificazione dell’attività dei motori di ricerca ed alla eventuale sua riconducibilità al concetto di trattamento dei dati personali come definito dalla stessa Direttiva in esame all’art. 2, quale “qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione”. Ebbene, i Giudici di Lussemburgo, riconoscendo l’agevole riconducibilità delle attività poste in essere dai motori di ricerca con la definizione poc’anzi fornita, hanno statuito la titolarità autonoma di Google quale motore di ricerca rispetto al gestore della pagina indicizzata, con limpido revirement rispetto ai precedenti dominanti orientamenti che considerano neutrali gli algoritmi utilizzati dai colossi del web riconoscendo di conseguenza l’automatismo dei trattamenti da essi posti in essere.

L’importanza della Sentenza in esame traspare inoltre dalle considerazioni riportate circa l’applicabilità della normativa europea al caso oggetto della controversia in quanto, per escludere l’applicazione della Direttiva, Google ha specificato che il trattamento dei dati personali del motore di ricerca viene effettuato da Google Inc. (localizzata negli Stati Uniti) senza alcun intervento da parte di Google Spain. Tale considerazione è stata fortemente osteggiata dalla Corte di Giustizia per la quale il trattamento dei dati posto in essere dal motore di ricerca risulta essere inscindibilmente connesso con quello dell’impresa localizzata in uno Stato Membro incaricata della promozione e della vendita degli spazi pubblicitari, rifugiando in tal modo da una interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione della Direttiva stessa.

Non mancano tuttavia le voci di coloro che considerano la Sentenza Europea sul caso Google un pericoloso precedente in grado di provocare non solo una moltitudine ingestibile di richieste di rettifica, cancellazione e congelamento di notizie giustificate sulla base del orologi replica predetto diritto all’oblio, ma di mettere a rischio la stessa libertà di espressione non garantendo un ponderato equilibrio tra i diritti del soggetto richiedente e il diritto alla libertà di informazione, senza considerare pienamente, quindi, il valore che determinate replica watches for sale in the uk notizie possono avere per la collettività.

Avv. Giuseppe Farris, Soci fondatori