Danno Parentale - Sentenza 11 febbraio 2016 n. 1845 Tribunale di Milano

Danno Parentale - Sentenza 11 febbraio 2016 n. 1845 Tribunale di Milano

Articolo pubblicato il: 06 Novembre 2023 ore 01:39

LA SENTENZA

Tribunale di Milano – Sez. X civile – Sentenza 11 febbraio 2016 n. 1845

Risarcimento danni - Danno parentale – Morte di un congiunto – Attività di casalinga della defunta.

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Sentenza del: 12 Maggio 2016

IL NOSTRO COMMENTO

Avv. Giuseppe Farris

La pronuncia di merito in commento affronta il tema del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da morte di un congiunto causato da un sinistro stradale.

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Precisamente, la vicenda traeva origine dall’investimento di una giovane madre, avvenuto fuori dalle strisce pedonali, in centro pedonale e in orario notturno, causato dal conducente di un veicolo a cui veniva accertato lo stato di ebrezza alcoolica.

Pertanto, agivano in giudizio il coniuge, i figli e i genitori della vittima, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’evento.

Sul punto, è acclarato che il legame familiare sia suscettibile di lesione e, conseguentemente, di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.: la Costituzione infatti, attraverso gli artt. 2, 29, 30 e 31, attribuisce rilevanza costituzionale alle compagini familiari ove il singolo sviluppa la propria personalità e realizza la propria dimensione affettiva.

Il risarcimento di tale danno, definito dalla giurisprudenza quale danno c.d. edonistico, ricomprendendo quest’ultimo tutti i rapporti relazionali recisi dal fatto illecito, si atteggia diversamente a seconda della valutazione e sussistenza di molteplici fattori, tra i quali si individuano la durata e intensità del rapporto vissuto, l’età della vittima e dei familiari danneggiati, la composizione del nucleo familiare e la capacità del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, in confronto con la privazione determinata dal fatto illecito.

Propriamente su quest’ultimo profilo, si ravvisano i caratteri di maggiore interesse: il Tribunale di merito ha difatti valutato sussistente il pregiudizio per il mancato apporto in futuro dell’attività di casalinga della defunta “(…) con riferimento alle incombenze di natura prettamente materiali quali la cura e la pulizia della casa che debbono essere svolte con l’impiego di una colf”.

Inoltre, nell’attenta valutazione dell’incidenza del pregiudizio sul rapporto parentale, il Giudice ha ritenuto che – verosimilmente – tale pregiudizio deve essere ritenuto limitato nel tempo, stante il prevedibile raggiungimento di autonomia dei figli alla fine del percorso di studi.

Sulla base di questi presupposti e tenuto conto dei documenti prodotti dagli attori afferenti l’assunzione di una colf, il Tribunale di Milano liquidava in via equitativa a tale titolo la somma di € 50.000,00.

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Avv. Giuseppe Farris, Soci fondatori